L’Inps ha pubblicato la circolare sui minimali e massimali contributivi del 2016
Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015. Si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2016. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno 2015, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2016
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld Euro 501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,68
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Ecco il link della Circolare Inps numero 11 del 27-01-2016
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